Associazione Culturale Tre Camini


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Statuto

Articolo 1 : Costituzione e durata
È costituita con sede in via Navedano n° 6 Cucciago l'Associazione culturale denominata TRE CAMINI La durata dell'Associazione è stabilita, dalla data dell'atto costitutivo, fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata dall'Assemblea degli associati.

Articolo 2 : Finalità
L'Associazione è senza finalità di lucro; essa è costituita tra cittadini e figure professionali della società civile al fine di approfondire le tematiche collegate alla partecipazione politica e ai diritti fondamentali di cittadinanza, con particolare riguardo ai diritti di una libera informazione e libera formazione del consenso elettorale. Direttamente o in collaborazione con altre associazioni, movimenti ed istituzioni, l’Associazione intende promuovere occasioni di confronto e di crescita della cultura politica, nel rispetto dei princìpi costituzionali della Repubblica Italiana.

L'Associazione, al fine di perseguire i suoi fini statutari, potrà:
1. organizzare incontri, convegni ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il perseguimento delle finalità sociali;
2. promuovere ed organizzare seminari di studio e corsi di formazione;
3. editare pubblicazioni a mezzo stampa e su ogni altro supporto tecnologico;
4. realizzare ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 3 : Soci
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutti coloro che condividano le finalità dell'Associazione.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta al Consiglio direttivo che deciderà sull'ammissione in modo inappellabile.

Gli associati sono tenuti:
a) alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) ad osservare lo Statuto.
Gli associati dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 4 : Decadenza del socio
La qualità di associato si perde per morte, per recesso o per esclusione.
Il recesso è consentito a qualsiasi associato in qualsiasi momento.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’associato che non osserva le disposizioni dello Statuto, o che attui iniziative che in qualunque modo danneggino il Sodalizio.

Articolo 5 : Organi
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

Articolo 6 : Assemblea degli Associati
Le Assemblee degli Associati si suddividono in ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi tramite avviso scritto o e-mail, almeno otto giorni prima della data fissata.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e deliberano validamente alla unanimità dei presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
La seconda adunanza deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto; non è previsto il diritto di delega.
A) Competono alle Assemblee ordinarie:
1) l'approvazione del bilancio;
2) la nomina degli organi sociali;
3) le delibere sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
4) le delibere su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dai membri del Consiglio Direttivo.
B) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7 : Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da non oltre 7 membri.
I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili il Presidente può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni, o di revoca da parte dell'Assemblea degli Associati di uno dei consiglieri, questi viene sostituito dall'Assemblea degli Associati, ovvero per cooptazione da parte del Consiglio, cooptazione da sottoporre a ratifica alla prima Assemblea degli Associati.
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione ed il Tesoriere.
Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale medesimo.
Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Può delegare l’organizzazione o la direzione di settori d’interesse ad associati o esperti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di coordinamento, di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna eccezione. Alle riunioni possono essere invitati soggetti esterni

Articolo 8 : Modalità di convocazione
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, almeno ogni sei mesi, con convocazione da effettuare almeno otto giorni prima dell'adunanza. Deve essere convocato quando ne facciano richiesta due terzi dei componenti o il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri e delibera con la maggioranza di metà più uno dei presenti.

Articolo 9 : Presidente
La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, a tutti gli effetti, ed in giudizio spetta al Presidente.

Articolo 10 : Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti degli associati e dei simpatizzanti del Sodalizio.
c) da contributi, finanziamenti, proventi di gestione, sovvenzionamenti di soggetti pubblici e privati sia singoli che collettivi sia in sede nazionale che estera.

Al Tesoriere è affidata l’annotazione delle scritture contabili.

Articolo 11 : Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere provvedono alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il 30 aprile, salvo casi particolari, comunque da giustificare in sede assembleare, nei quali l'Assemblea potrà essere procrastinata di ulteriori sessanta giorni.

Articolo 12 : Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,comma 190 della Legge n.662 del 23.12.96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13 : Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e gli Associati e tra l'Associazione e il Liquidatore, in dipendenza del presente Statuto saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno per ciascuna parte e il terzo di comune accordo, Il Collegio delibererà secondo le procedure del Codice di Procedura civile.

Articolo 14 : Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento, ove applicabili, alle norme del Codice civile.

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